• La consulenza tecnica non costituisce giudizio in quanto il giudizio è contenuto nella decisione del magistrato che è il solo obbligato ad esprimerlo.
• La consulenza tecnica non è una prova in sé, è semmai un mezzo di controllo della prova affidato ad un tecnico di particolare competenza in materia.
• Il magistrato può disattendere le conclusioni della consulenza tecnica anche se ha l’obbligo di illustrare le ragioni tecnico giuridiche per le quali ritiene di non accogliere le conclusioni del suo ausiliario.
Nei casi di separazione o divorzio dei coniugi, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, è previsto che ogni decisione inerente i figli avvenga nell’esclusivo interesse dei minori.
Nel corso di una causa di separazione o divorzio, il giudice, ai fini di pervenire ad una composizione del conflitto coniugale per determinare il migliore progetto educativo (che comprende la domiciliazione e le modalità di rapporto con ciascun genitore) a favore dei figli, ha facoltà di avvalersi di esperti dotati di cognizioni scientifiche particolari, ciò in quanto i problemi posti dagli accennati conflitti non possono trovare idonee soluzioni solo in base alla mera conoscenza di norme di legge, o cognizioni di comune esperienza.
Nel caso in cui venga disposta una perizia dal giudice, si ha una operazione tecnica che si attua nel quadro di riferimento teorico della psicologia, ma che non necessariamente è affidata dal giudice ad uno psicologo.
Le persone che in materia abbiano una particolare competenza, vengono chiamate consulenti tecnici di ufficio (CTU).
A seguito di una separazione consensuale il giudice normalmente non ricorre alla CTU, ma ogni qualvolta si viene a creare un contrasto tra le parti è prassi giurisprudenziale nominare un CTU. Il magistrato ha comunque facoltà e non obbligo di farsi assistere dal CTU quando lo reputi necessario.
L’ordinanza di nomina è emessa dal giudice e firmata dal cancelliere ed è notificata al perito da un ufficiale giudiziario, e reca la data in cui è stata emessa. L’ordinanza di nomina è il primo atto che avvia la perizia.
Ricevuta la nomina di incarico, il perito si presenta al giudice, il quale gli fa prestare giuramento.
In presenza del giudice, degli attori, degli avvocati, dei periti di parte (qualora siano stati già nominati), viene comunicato al CTU il quesito o i quesiti, per cui è stato convocato.
Viene inoltre concordato (tra il giudice e il CTU), un termine per presentare la relazione finale, e viene autorizzato il perito a procedere (il termine per presentare la relazione varia a seconda dei casi dai 30 ai 60-90 giorni salvo proroghe ulteriori).
Nel caso in cui il CTU ritenga di dover prorogare i termini della sua consulenza dovrà fare istanza in bollo e depositarla presso la cancelleria. Solo il giudice può modificare i tempi della consulenza.
Il quesito è formulato e verbalizzato il giorno della prima udienza. E’ formulato dal giudice al CTU, in presenza dell’attore e del convenuto, degli avvocati e dei CTP qualora una parte o entrambe le parti in causa ne abbiano chiesto l’assistenza.
Sarà buona norma del CTU, all’inizio delle operazioni peritali, concordare con i consulenti tecnici di parte, nell’ambito di una riunione apposita, l’intero svolgimento (date, luogo e metodo) delle operazioni stesse. L’omissione della comunicazione ai CTP della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali rende nulla l’intera consulenza.
Il CTU può durante la perizia avvalersi di altri collaboratori senza però demandare ad altri l’espletamento dell’incarico a lui affidato. L’utilizzo di esperti esterni per particolari indagini (si pensi alla somministrazione di test) può avvenire, per prassi, senza previa autorizzazione del giudice. Quest’ultima è opportuno chiederla quando le indagini risultino particolarmente dispendiose (si ricorda che è il giudice che liquida la notula).
Infine un’altro aspetto che il CTU deve tenere presente è quello di seguire il principio del contraddittorio e pertanto fare in modo che i CTP siano sempre presenti, sempre se tale è la loro intenzione.
L’albo dei consulenti tecnici.
Presso ogni tribunale è istituito l’ albo dei CTU suddiviso per materie, ci si può iscrivere ad un solo tribunale e solo a quello di residenza.
Il comitato per l’iscrizione all’albo è composto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un iscritto nell’albo professionale designato dall’Ordine o dal Collegio di categoria alla quale appartiene il richiedente.
Per entrare nell’albo occorre che il richiedente oltre ad essere laureato ed iscritto all’albo professionale della propria categoria, evidenzi le specializzazioni e le competenze specifiche mediante titoli scientifici o professionali, i quali hanno una valenza sostanziale. Il richiedente deve anche essere di specchiata condotta morale (vengono fatte indagini dagli organi di polizia giudiziaria: valutazioni sulla condotta, sulla persona).
L’albo dei consulenti tecnici è istituito presso ogni Tribunale.
Responsabile è il Presidente del Tribunale.
Non c’è albo presso le Corti di Appello o le Preture anche se spesso, per comodità, ne viene tenuto uno informale.
L’albo è suddiviso in categorie. Obbligatoriamente vi sono le seguenti:
• medico chirurgica
• industriale
• commerciale
• agricola
• bancaria
• assicurativa
Possono e di norma sono incluse da ogni Tribunale altre categorie.
Il Comitato per l’iscrizione all’albo è composto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un iscritto nell’albo professionale designato dall’Ordine o dal Collegio di categoria alla quale appartiene il richiedente.
La domanda, diretta al Presidente del Tribunale dovrà contenere: l’estratto dell’atto di nascita in bollo, il casellario giudiziario in bollo, la residenza nella circoscrizione del Tribunale in bollo, l’iscrizione all’ordine o collegio in bollo e la tassa di concessione governativa. Una volta ricevuta la domanda ed espletate le indagini sulla condotta privata del richiedente, il comitato valuta i titoli ed eventualmente iscrive all’albo. Una volta avvenuta l’iscrizione questa diventa permanente e non deve essere rinnovata, tuttavia l’albo viene rivisto con cadenza quadriennale ed il comitato provvede alla cancellazione di chi abbia perso i requisiti (morte, condanne, od ombre circa la specchiata condotta morale, trasferimento in altra città, richiesta dell’interessato o altro ecc).
La domanda, diretta al Presidente del Tribunale deve contenere
• estratto dell’atto di nascita in bollo
• casellario giudiziario in bollo
• residenza nella circoscrizione del Tribunale in bollo
• iscrizione all’ordine o collegio in bollo
• titoli e documenti che dimostrino la speciale capacità tecnica
• tassa di concessione governativa
E’ compito del Presidente del Tribunale vigilare sull’equa ripartizione degli incarichi tra i consulenti iscritti all’albo. Tale norma di carattere generale trova due grossi limiti, il primo riguardante l’assoluta discrezionalità del giudice che può derogare a tale norma quando ritiene di poter fare affidamento sulla puntualità, speditezza e diligenza di alcuni esperti rispetto ad altri. Il secondo riguarda il criterio che pone come limite alla distribuzione equa il danno della giustizia.
Vi sono inoltre alcune professionalità (esempio, pedagogisti, mediatori familiari, antropologi culturali, ecc…) che, non avendo un albo professionale di riferimento, non possono accedere tramite regolare domanda all’albo dei CTU, ma il giudice può avere talvolta necessità dell’ausilio di tali professionisti e delle loro competenze. Qui interviene il potere discrezionale del giudice il quale non è obbligato a scegliere i propri CTU all’interno dell’albo apposito. La scelta del consulente tecnico infatti, è riservata ad un apprezzamento del tutto discrezionale del giudice di merito.
Nasce da qui l’importanza per particolari tipi di professioni e specializzazioni di essere conosciute e riconosciute dai giudici. E’ dunque utile che le associazioni (ad es. pedagogisti, mediatori familiari ecc..) presentino ai giudici i loro elenchi, esplicitando le loro competenze, facendo comprendere il loro tipo di specializzazione ed in quali casi questa può essere utilizzata.
La responsabilità del CTU.
Si possono così suddividere le varie responsabiltà a cui va incontro il CTU: disciplinare, civile, penale.
I CTU sono soggetti a responsabilità disciplinare nell’ambito del Tribunale presso il quale sono iscritti. La competenza istruttoria è del Presidente del Tribunale. Il giudizio viene emesso dal comitato di riferimento. Motivi di procedimento disciplinare possono essere: il non aver tenuto una condotta morale specchiata e il non avere ottemperato agli obblighi derivanti dall’incarico ricevuto.
Il Presidente contesta l’addebito e può archiviare se lo ritiene. Se il procedimento viene avviato il professionista può avvalersi di una difesa. Le possibili sanzioni a cui può andare incontro sono: l’avvertimento, la sospensione per un tempo non superiore ad un anno, la cancellazione dall’albo. Contro le decisioni del comitato è possibile il ricorso in appello (ricorso che sospende la pena).
A proposito della responsabilità civile è possibile attivare richiesta di danni al CTU solo ove si possa dimostrare l’esistenza di dolo o colpa grave ovvero dove si possa dimostrare che esso abbia agito con volontà di ledere l’altrui diritto nella coscienza di provocare una lesione o nel caso che il consulente, senza giusto motivo, ritardi od ometta di provvedere a compiere gli atti che a lui competono (per esempio quando non depositi la relazione entro i termini nonostante un richiamo del giudice).
Riguardo la responsabilità penale il CTU iscritto all’albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio. Qualora rifiuti incorre nel reato di cui all’art. 366 co 2° c.p. punibile con la reclusione sino a sei mesi e con una multa (caso di non presentazione al giuramento, non presentazione della perizia ecc…). La condanna comporta per il consulente l’interdizione dalla professione. Il consulente può rifiutarsi quando vi sia giusto motivo di astensione, ma solo il giudice può valutare e dunque confermare quando vi sia giusto motivo.
I motivi che possono essere addotti per la ricusazione sono:
• Il CTU ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto.
• Il CTU è parente (fino al quarto grado) di una delle parti o dei difensori.
• Il CTU ha causa pendente nei confronti di una delle parti o dei difensori.
• Il CTU è coinvolto nel procedimento anche con altro ruolo (testimone, arbitro etc..).
• Il CTU è tutore o datore di lavoro di una delle parti o amministratore di un ente pubblico o privato, riconosciuto o non riconosciuto che abbia interesse nel procedimento.
• in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
In caso di falsa perizia o interpretazione la reclusione va da due a sei anni, interdizione dai pubblici uffici, interdizione dall’esercizio della professione. Equivale alla falsa testimonianza ed è il caso del consulente che menta o coscientemente alteri i fatti e o i documenti.
Infine il CTU che ritardi nel deposito della relazione nonostante il sollecito, che distrugga o perda per negligenza documenti a lui affidati, che non rispetti, nonostante richiami, il diritto delle parti al contraddittorio e alla difesa, è punibile con una contravvenzione sino a 10.000,00 Euro e l’arresto sino ad un anno.
Il compenso del CTU.
Il compenso del perito si suddivide in: 1)onorari (tutta l’attività professionale), 2)indennità (gli spostamenti, costi sostenuti per trasferimenti), 3)rimborso spese (bolli ed altro anticipato dal professionista).
Al termine della perizia il CTU propone al giudice una proposta di notula che tiene conto, in maniera differenziata delle tre voci sopra riportate. Il giudice, tenendo conto delle tariffe professionali dell’albo presso il quale il professionista è iscritto, ha sempre esercitato anche un ampio potere discrezionale teso a far sì che la retribuzione fosse proporzionata al lavoro svolto, e, fino ad oggi, ha sempre fissato discrezionalmente il compenso ponendolo (di norma) a carico solidale delle parti.
La recente legge Bersani dovrebbe ridurre la discrezionalità del Giudice quanto a tariffe (al momento è troppo presto per valutarne l’effettiva portata). Dice infatti l’art. 2 punto 2 della legge 4 agosto 2006 n.248 (GU n. 186 del 11-8-2006- Suppl. Ordinario n.183): “….Il Giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale….”
Il che significa che il Giudice potrà oscillare, nella liquidazione, tra le seguenti tariffe (minime e massime)
- Consulenza tecnica giudiziale di parte o d’ufficio, comprensiva di relazione scritta € 405 – € 3.800
- Colloquio o consulenza fuori sede: visite collegiali, visite domiciliari, assistenza al dibattimento (a ora di impegno escluse le spese) € 45 – € 165
- Visione della documentazione e degli atti processuali € 65 – € 230
- Colloquio di valutazione della coppia o del minore, nei casi di affido, adozione, separazione e
divorzio € 40 € – 115
- Assistenza all’ascolto protetto di minori (a ora d’impegno per la prestazione) € 40 – € 115
Come si può notare tra i minimi e i massimi vi è molto spazio per la discrezionalità. Il decreto di liquidazione del compenso è titolo immediatamente esecutivo.
Tranne nel caso che il CTU sia un pubblico dipendente e dunque che non eserciti attività professionale autonoma, il compenso deve essere sempre assoggettato ad IVA (20%).
Nel caso che la consulenza venga dichiarata nulla le parti hanno diritto alla restituzione di quanto hanno versato al CTU.
La relazione del CTU.
Non esiste una norma che illustri il metodo di redazione della relazione.
Possiamo però dare una traccia indicando i seguenti elementi:
l’intestazione (tribunale di ….. giudice istruttore …….. nome del CTU…..) il preambolo (indicazione della consulenza tecnica d’ufficio nella causa tra …………. rappresentato e difeso da ………. con consulente di parte …………… e ……………… rappresentato e difeso da ……………. con consulente di parte………….).
L’oggetto del quesito (trascrizione del quesito e termine per il deposito)
Lo svolgimento delle indagini (metodo seguito e descrizione degli accertamenti effettuati)
L’accertamento dei fatti (sopralluoghi, test, esame di atti etc..).
La valutazione tecnica (è la fase in cui il consulente apporta al processo le proprie conoscenze tecniche e alla luce di queste fa una valutazione).
Le conclusioni (contengono la risposta al quesito in modo chiaro, inequivoco, possibilmente su fatti accertati e non su semplici ipotesi).
La relazione è il documento finale che il CTU redige, in carta legale (una marca da 14,62 Euro ogni quattro fogli, e controfirmata su ogni pagina), al termine delle operazioni peritali. Si tratta del resoconto di tutto il lavoro svolto, e in esso il magistrato cercherà gli opportuni chiarimenti nonché le dovute indicazioni per decidere in merito al caso. La giurisprudenza prevalente afferma che tale relazione non è pubblica dunque oltre al magistrato essa può essere consegnata esclusivamente alle parti e ai loro rappresentanti.
Il parere dell’esperto non è vincolante per il magistrato – al quale spetta comunque l’ultima decisione – ma è chiaro che le delucidazioni e i suggerimenti contenuti nella relazione avranno un peso determinante sul suo operato.
Ciò è sufficiente ad evidenziare la grande importanza che la relazione riveste nell’ambito del lavoro peritale.
Generalmente la relazione viene strutturata nella seguente maniera: verrà riportato il quesito esposto dal giudice; una breve esposizione degli estremi del caso seguita dalla descrizione della metodologia approntata per l’indagine; è bene che il perito riporti la data dell’inizio delle operazioni, così come la data di ciascun colloquio, somministrazione dei test e audizione di figure esterne (insegnanti, parenti etc…) qualora ve ne siano.
Successivamente vengono esposti e commentati i risultati delle operazioni effettuate, e in ultimo vengono fornite le indicazioni e proposte le soluzioni ritenute più idonee al caso.
Il CTU può trovarsi di fronte alle situazioni più complesse e difficili – anzi, ci si deve aspettare che il magistrato lo nomini per portare chiarezza proprio in queste situazioni – in ogni caso comunque la sua relazione deve rispettare i requisiti della chiarezza e della sinteticità, così come deve fornire completezza di informazioni ed essere responsiva rispetto ai quesiti formulati dal magistrato.
In primo luogo la relazione deve essere redatta tenendo presente la sua committenza. Il magistrato, per quanto ampia possa essere la sua preparazione in campo psicologico non è un esperto del settore e, per tale motivo, è bene che il perito, nell’esporre i risultati del suo lavoro, non usi un linguaggio eccessivamente tecnico, e qualora debba far ricorso ad una terminologia o concetti particolarmente complessi è il caso che apporti le dovute chiarificazioni al fine di rendere ben comprensibile ciò che vuole dire. In altri termini la relazione dovrebbe essere il più possibile trasparente, senza cadere nella superficialità.
In secondo luogo, il magistrato formula un quesito specifico riferito ad una situazione particolare, ed il perito ha l’obbligo di attenersi rigorosamente ai termini stabiliti per le sue competenze. Ciò anche nella relazione che dovrà essere sintetica e mirata al problema che si sta cercando di risolvere.
In terzo luogo, la relazione ancorché sintetica, non può non contenere una esposizione completa di tutte le operazioni che il perito ha compiuto per portare a termine la propria indagine.
E’ necessario che il magistrato sappia come e perché il CTU è arrivato a certe conclusioni. Dovranno essere perciò accuratamente indicati i procedimenti utilizzati nell’esame degli attori e dei minori, dei loro rapporti e dei loro ambienti di vita. Nel far questo il CTU specificherà ciò che ha potuto evidenziare con i colloqui, e riporterà i risultati ottenuti con la somministrazione dei test, allegando i relativi protocolli. Molto importanti sono anche le informazioni ottenute con la visita effettuata al domicilio ove risiedono i bambini, nonché l’annotazione di eventuali testimonianze ottenute attraverso l’intervista con altri parenti dei minori e con vicini e conoscenti.
In ultimo, la relazione deve rispondere con precisione al quesito formulato dal magistrato (quest’ultimo generalmente chiede al CTU di indicare quale organizzazione di vita dei minori risulterebbe essere più idonea per la loro crescita ed educazione). A tale riguardo il CTU terminerà la relazione riportando le sue conclusioni circa la domiciliazione del minore, suggerirà inoltre il periodo di tempo che il bambino potrà trascorrere con il genitore non domiciliatario; consiglierà le modalità di comportamento più idonee da parte dei genitori per migliorare l’educazione del minore, ben chiarendo il percorso che lo ha condotto a formulare i propri suggerimenti.
Il giudice una volta letta la relazione può dissentire dalle valutazioni del consulente tecnico, dandone idonea motivazione, pertanto il parere del CTU non è vincolante per il giudice. Neppure l’eventuale accordo tra CTU e CTP è vincolante per il magistrato.
Qualora vi siano critiche precise e circostanziate da parte dei CTP al lavoro del CTU e tali che se accolte potrebbero modificare il convincimento del giudice e dunque l’esito del processo, il giudice è tenuto ad esaminare dette critiche e motivare l’eventuale loro rigetto.
La consulenza tecnica di parte (CTP).
Quando un giudice chiede a un esperto una consulenza tecnica, è diritto delle parti nominare periti di loro fiducia. La nomina del CTP viene effettuata dal procuratore della parte con atto depositato presso la cancelleria del giudice almeno tre giorni prima del giuramento del CTU (tale termine non è perentorio e di norma vengono accettati dal giudice consulenti di parte anche a CTU iniziata). La legge inoltre non pone limiti alla scelta del consulente di parte. Esso può essere indicato sia tra gli iscritti ad albi che tra i non iscritti.
Il CTP può essere nominato solo se sia stato nominato il CTU. In caso contrario si parla di perizia stragiudiziale che è ammissibile, e dunque valutabile dal giudice, ma i due procedimenti si escludono a vicenda (nel senso che dove ci sia un CTU la perizia stragiudiziale è inammissibile).
I CTP non prestano giuramento e concordano il loro compenso con la parte che ha affidato l’incarico. Inoltre possono presentare una loro relazione prima o dopo il deposito della relazione del consulente d’ufficio.
Il giudice può non prendere in considerazione le argomentazioni del CTP ma è tenuto a prendere in esame le specifiche censure che il CTP abbia mosso all’operato del consulente d’ufficio e deve chiarire le ragioni per le quali non intenda condividere tali censure.
Anche il CTP ha specifiche responsabilità penali e due sono le principali:
1) delitto di consulenza infedele (infedeltà ai propri doveri professionali, quando cioè ad esempio, venga violato il segreto professionale, o vengano soppressi o alterati i documenti ecc…); la condanna comporta interdizione dai pubblici uffici e interdizione dalla professione.
2) delitto di consulenza tecnica contemporanea o successiva di parti contrarie, punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa non inferiore a 100,00 Euro.
Aspetti generali della perizia in ambito psicologico.
• la giustizia pretenderebbe di avere a disposizione dati certi e verità oggettive ma nella separazione la verità emotiva ed affettiva è quella prevalente. Spesso i fatti non possono essere accertati, spesso anche se potessero esserlo, essi sono non di grande rilevanza;
• spesso le parti vivono la CTU non come un aiuto ma come un giudizio (quale in effetti, almeno parzialmente essa è). L’atteggiamento nei confronti del CTU sarà dunque nella maggioranza dei casi improntato ad uno stile difensivo. (Più comuni aggressività, evasività, compiacenza e sottomissione, seduzione);
• la CTU, come a maggior ragione la sentenza del magistrato, è una fotografia della situazione, si apre e si chiude nel giro di 60/90 giorni, è un agire che non lascia spazio a quella elaborazione che, ad esempio attraverso la psicoterapia, potrebbe portare a soluzioni più solide e profonde.
Nell’ambito di un procedimento giudiziario per separazione o divorzio la consulenza tecnica viene richiesta solitamente per decidere con quale dei due coniugi debba essere domiciliato il figlio, quali debbano essere le modalità di incontro di quest’ultimo con il genitore non domiciliatario, quale debba essere il piano educativo previsto per un sano sviluppo psicofisico del minore e in che misura alla sua attuazione debbano partecipare i genitori. Il CTU, volendo fornire elementi atti ad assicurare la soddisfazione degli interessi del minore, deve offrire una precisazione della condizione psicologica del figlio e delle sue relazioni all’interno del nucleo familiare.
Certo sui vissuti del bambino, ha un’influenza non secondaria l’esistenza di un procedimento giudiziario, doppiamente ansiogeno perché da una parte diventa espressione dell’incapacità dei genitori di risolvere da soli situazioni conflittuali e dall’altra introduce un terzo giudicante che gli è estraneo e utilizza criteri di valutazione e intervento che gli sono sconosciuti.
Il CTU avrà a che fare con delle persone (le parti) che metteranno in atto delle difese contro di lui, perchè lo vedranno come un giudice.
L’atteggiamento nei confronti del CTU sarà dunque nella maggioranza dei casi improntato ad uno stile difensivo, le parti quindi tenderanno a mettere in atto meccanismi di difesa diversi per far valere le loro ragioni. Nel colloquio emergeranno stili difensivi che sono quelli comuni in tutte le situazioni in cui il colloquio avviene non spontaneamente, ma avviene perché c’è un inviante.
I più comuni sono: Stile dell’evasività: le parti impediscono al CTU di fare quel lavoro di raccolta di dati in quanto cercano di aggirare l’ostacolo, c’è la paura di dire alcune cose, questo stile è spesso riscontrabile quando vengono convocati i familiari delle parti (es. i nonni). Compiacenza e sottomissione: si tratta di un atteggiamento eccessivamente accomodante con tratti di sottomissione nei confronti del CTU, messo in atto per il bisogno di essere accettati o per il timore di non riscuotere sufficiente stima. Se il CTU incontra nelle parti un’atteggiamento sottomesso/compiacente può succedere che corra il rischio di non arrivare a contatto con la realtà dell’oggetto della sua indagine. Seduzione: molte persone adottano come strumento di difesa nei confronti del CTU quello di essere seduttori quindi, ognuno mette in atto dei meccanismi per sedurre il CTU per portarlo dalla sua parte. Modalità di farsi complice di riuscire a far leva su alcuni aspetti come quello della simpatia.
Il colloquio clinico.
Qualunque sia il modello teorico di riferimento non sarà possibile condurre una CTU senza l’utilizzazione del colloquio clinico. Inoltre, disponendo di un tempo assai limitato tale colloquio dovrà essere, almeno nella testa del CTU, sufficientemente strutturato.
Per ognuno dei coniugi sarà opportuno indagare:
sulla composizione della famiglia di origine e sul clima affettivo di tale famiglia;
sui principali eventi dell’infanzia del soggetto;
sulla sua salute fisica nel tempo;
sullo stabilirsi delle prime relazioni extra familiari;
sulla carriera scolastica;
sulle relazioni sociali;
sulla vita professionale;
Sarà infine indispensabile venire a conoscenza di elementi concernenti:
la storia della formazione della coppia vista dalle due diverse angolazioni;
il vissuto legato alla nascita dei figli;
l’insorgere della crisi nonché i falliti tentativi fatti per risolverla.
Non sempre lo strumento del colloquio sarà il più adeguato per recepire informazioni direttamente dai minori (per i bambini molto piccoli si usa di frequente l’osservazione della interazione con le figure parentali, o del gioco libero o semistrutturato).
Il colloquio è una forma di conversazione nella quale due persone (o più di due) si impegnano in una interazione verbale, nell’intento di raggiungere una meta, precedentemente definita (anche se spesso non è tale per l’intervistato).
Il colloquio usato dai CTU per far emergere la personalità delle parti in causa assume particolari caratteristiche in quanto è volto all’ottenimento di un risultato concreto da parte dell’interessato.
Praticamente lo scopo del colloquio è quello di sondare alcune caratteristiche della personalità e del modo di vivere dei soggetti interessati, al fine di individuare le loro competenze genitoriali e la loro possibilità e capacità di agire nell’interesse dei figli.
Nel caso del colloquio usato come mezzo conoscitivo per la perizia psicologica, è difficile descrivere ciò che il CTU dovrebbe dire o fare, poiché il rapporto che si instaura tra esaminato ed esaminatore è molto particolare. Comunque vi sono alcuni elementi che per ognuno dei coniugi sarà opportuno indagare, cioè: raccogliere a grandi linee l’anamnesi sociale e personale del soggetto, sulla famiglia di origine e sul clima affettivo di tale famiglia, i principali eventi dell’infanzia del soggetto, la sua salute fisica nel tempo, lo stabilirsi delle prime relazioni extra familiari, la carriera scolastica, la vita professionale e sociale. L’abilità e l’esperienza del CTU gli suggerirà le domande più opportune per avere notizie in merito agli argomenti che interessano come la storia della formazione della coppia vista da due diverse angolazioni , il vissuto legato alla nascita dei figli ed infine l’emergere della crisi nonché i falliti tentativi fatti per risolverla.
Per quanto riguarda il discorso con il minore coinvolto nella perizia, la situazione è più delicata, prima di tutto perché vi è differenza tra un minore di anni 2 e uno di anni 14. Infatti più è piccolo il bambino e più il colloquio si dimostra strumento inadeguato a raccogliere informazioni circa la personalità. Di particolare efficacia, a questo proposito, sono i test proiettivi basati sul disegno, dai quali emergono informazioni sul rapporto del soggetto con il mondo esterno e la sua realtà interiore.
L’indagine della personalità degli attori e dei minori, attraverso il colloqui e la somministrazione di test, non esaurisce il lavoro del CTU, anche se ne costituisce il momento centrale e senza dubbio più rilevante. I compiti del perito saranno anche lo svolgimento dell’indagine ambientale e l’audizione di eventuali terzi che possano fornire elementi di valutazione interessanti.
Poiché l’indagine verte sui minori e sulla coppia, fondamentale sarà conoscere tutto ciò con cui essi vengono a contatto.
In modo particolare al CTU sarà utile conoscere le dimore dove vivono i coniugi separati, e verificare di conseguenza in quali delle due il minore si trova più a suo agio, dal punto di vista dello spazio e dell’ambiente che ha a disposizione.
Molto importante, è anche conoscere le figure che ruotano intorno al minore: parenti, amici, insegnanti, vicini di casa, ecc.
Una visita alla scuola servirà, al CTU, per rendersi conto di come il minore vive il rapporto con i compagni, nei giochi e nello studio; il parere dell’insegnante sarà utile per verificare se le risposte del bambino sono cambiate dopo la separazione dei genitori.
Può accadere che proprio nei giochi con i compagni il bambino estrinsechi il suo stress, diventando ad esempio aggressivo, o viceversa solitario o triste.
Un altro modo per raccogliere informazioni, è quello di intervistare persone che sono state testimoni delle vicende che si sono succedute tra i coniugi e che li hanno portati alla separazione o divorzio. I coniugi, infatti, spesso coinvolgono, volontariamente o involontariamente, altre persone nei loro litigi.
La testimonianza di amici intimi della famiglia, degli insegnanti, dei colleghi di lavoro e delle altre persone con cui la famiglia ha normalmente rapporti, sono tutte fonti di informazioni che, collegate al colloquio, ai test e altre indagini, forniscono il quadro più completo della personalità che si vuole esaminare.
Potrebbe aversi l’idea, dal quadro descritto, che il CTU sia una specie di investigatore. In realtà questa immagine è molto approssimativa. Nella prassi il CTU deciderà caso per caso quali accertamenti espletare e solo raramente tutto quanto sopra descritto avverrà all’interno di un’unica CTU.
Personalità del CTU.
Gli errori più frequenti che il CTU può commettere durante il colloquio possono essere così riassunti:
impostazione prevenuta (l’essere troppo certi della validità di un modello o di una impostazione può ad esempio portare da un indizio a generalizzare una diagnosi). E’ il problema del pregiudizio;
implicazione (somiglianza o simpatia tendenza ad attribuire al soggetto caratteristiche inferite dalla simpatia ispirata da un tratto);
stereotipia (tendenza a scartare informazioni dissonanti rispetto al luogo comune).
Fare il CTU significa scegliere di lavorare all’interno di una situazione di grave conflitto familiare.
La giustizia chiede al CTU di dare una risposta precisa al caso specifico, chiede di risolvere un problema, di assumere una decisione rispetto a quel caso nel rispetto delle leggi vigenti. Pertanto la giustizia cercherà una risposta equa al caso specifico essendo scarsamente interessata sia all’ideologia (tanto più si allontani dal “comune sentire”) che, ancor meno alle intime remote vicende familiari del CTU.
Pertanto occorrerà che il perito sia una persona informata (conosca quanto basta il diritto di famiglia e le tecniche psicologiche), ma soprattutto formata rispetto a se stessa e alle proprie dinamiche interiori, che sia cioè in grado di gestire le proprie emozioni, le proprie fantasie, insomma che abbia quelle capacità che gli permettono di non precipitare immediatamente nelle proiezioni.
La coppia in crisi è infatti un contenitore di proiezioni. Gli errori del CTU che può commettere durante il colloquio possono essere così riassunti (tutti di derivazione della proiezione):
1) impostazione prevenuta (il perito in questo caso è troppo sicuro dei propri modelli. L’essere certi della validità di un modello o di una impostazione può ad esempio portare a generalizzare una diagnosi. Inoltre esistendo il problema del pregiudizio il CTU dovrà andare al di là, ascoltare, disporsi a capire quello che l’altro sta comunicando, cercando di riuscire a staccarsi dai propri pregiudizi nel momento in cui cerca di capire un evento);
2) implicazione (tendenza ad attribuire ad altri dei valori in base alla simpatia che ci ispirano da un tratto. Il rischio dell’implicazione è che questi aspetti incidano nel giudizio del CTU facendo perdere di vista il fatto che anche se una persona fosse “antipatica” questo non significa niente agli effetti del lavoro che il CTU deve compiere. Quindi dovere del CTU è interrogarsi circa quanto questa antipatia può giocare nella valutazione);
3) stereotipia (tendenza a scartare informazioni dissonanti rispetto al luogo comune. Rischio di aderire troppo a dei modelli che ci vengono dati dalla società, rischio di aderire acriticamente a modelli che noi stessi ci siamo costruiti ma che poi si cristallizzano, rischio di agire secondo abitudine, di ripetere schemi come un rituale in modo automatico).
Aspetti giuridici della separazione e divorzio.
La separazione può essere consensuale o giudiziale. Quella consensuale si ha quando i coniugi, di comune accordo, decidono di separarsi e hanno già deciso il modo di regolamentare la questione dei figli, la questione economica, ecc.
Nella separazione consensuale, il giudice deve accertare se: “l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi”; se ciò si verifica il giudice può riconvocare i coniugi “indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato l’omologazione” (art.158 C.C.).
Nel caso in cui i coniugi non sono d’accordo, si ha la separazione giudiziale, pronunciata dal giudice in base ad indagini sulla coppia. Il giudice, con l’ordinanza di separazione autorizza i coniugi a vivere separatamente, decide dove debbano temporaneamente essere domiciliati i figli, l’assegno alimentare, ecc.
Quando si trova in difficoltà nello stabilire una idonea regolamentazione, il giudice nomina un CTU.
Quest’ultimo deve suggerire a chi affidare il bambino effettuando, a tal fine, la consulenza tecnica d’ufficio.
La posizione dei figli nella separazione giudiziale è disciplinata dall’art. 155 del C.C che è stato recentemente modificato essendosi passati da un regime di affidamento monogenitoriale a un regime bigenitoriale. Di norma cioè, a partire dal 2005, in caso di separazione i minori rimarranno affidati ad entrambi i genitori, dovendosi stabilire la domiciliazione principale e un piano educativo idoneo, al quale concorrano, con modalità predefinite, entrambi i genitori.
Ciascuno dei coniugi può ricorrere al giudice quando tale piano educativo non venga rispettato o siano state assunte da uno dei genitori decisioni ritenute pregiudizievoli all’interesse dei minori.
Nell’emanare i provvedimenti relativi ai figli e al contibuto del loro mantenimento il giudice deve tener conto dell’accordo tra le parti. I coniugi hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la remissione delle disposizioni concernenti il piano educativo dei figli.
Si noti il grande potere che viene dato al giudice a proposito della salvaguardia dell’interesse del minore, sia nella fase di separazione, che in quella successiva di divorzio.
La differenza fondamentale tra separazione e divorzio, è che per la prima i due coniugi pur non abitando insieme sono ancora a tutti gli effetti marito e moglie, quindi non possono per la costituzione italiana riformare una nuova famiglia. Per quanto riguarda il divorzio il discorso cambia notevolmente: ottenutolo infatti, una coppia è divisa a tutti gli effetti, e se lo vuole uno degli ex coniugi può contrarre nuovo matrimonio.
Con la separazione – divorzio l’interazione della coppia non finisce, anzi in genere, quando nella dissoluzione del matrimonio ci sono i figli, l’interazione tra i coniugi continua a lungo perché essi vi sono coinvolti, sia da problemi finanziari, che dai problemi riguardanti i figli.
La separazione, aspetti psicologici.
La separazione dei coniugi può essere vista come un periodo di crisi profonda della relazione stabilita dai partners, di durata variabile nel tempo. La separazione, come il divorzio, non è quindi un evento, un fatto con una precisa collocazione temporale, ma un processo che cambia le forme delle relazioni ed interazioni familiari a tutti i livelli e in tutti i settori.
La separazione, sul piano psicologico, non va confusa con la separazione legale. Quando i coniugi si trovano di fronte all’avvocato per sancire ufficialmente la fine della loro unione, sono già reduci da un lungo e tormentato periodo in cui tra lotte, riconciliazioni ed accomodamenti temporanei, sono giunti ad una decisione.
Nella famiglia la crisi è l’espressione visibile, di una situazione di disagio e di conflitto che, spesso latente e mascherata, non può più rimanere tale, ma esplode e si evidenzia con tutte le sue ripercussioni di ordine psicologico e sociale.
Quando in una relazione simmetrica, basata sull’uguaglianza di fatto di entrambi i partners, si innesta un conflitto distruttivo, si ha una lotta senza esclusione di colpi in cui i coniugi si impegnano con tutte le loro capacità ed energie senza riuscire ad ottenere alcun risultato, se non il reciproco sfinimento. Un conflitto distruttivo, infatti, non mira mai alla risoluzione di un problema o di una situazione concreta, ma si innesta un circolo vizioso in cui si cerca di ottenere una vittoria totale, che è impossibile data la parità di forze in campo.
Dopo la prima crisi grave i coniugi cominciano seriamente a pensare a lasciarsi. Ma in genere la preoccupazione per i figli nati dal loro matrimonio ritarda la decisione definitiva. Si fanno vivi forti sentimenti di colpa per non essere stati buoni genitori e si teme che la separazione provochi per i figli gravi conseguenze sullo sviluppo. C’è il timore di doverli poi abbandonare all’altro coniuge, se questi verrà ritenuto dal giudice il migliore, e questo significherà metterli in mani nemiche e poco affidabili. La recente riforma del diritto di famiglia che con l’affidamento bigenitoriale tende a mantenere integra nei figli la percezione della competenza genitoriale (la separazione non implica vincitori e vinti, migliori e peggiori) avrà bisogno di molti anni di rodaggio per trasformarsi da norma giuridica in acquisizione culturale.
Ma la separazione potrà assumere anche un significato decisamente positivo per i coniugi se essi riusciranno a viverla come la soluzione di un problema piuttosto che l’atto finale di una situazione tragica. Essi dovranno impegnarsi a realizzare quello che viene in letteratura definito “divorzio psichico”.
Il periodo successivo alla separazione viene vissuto con una specie di rabbia mista a tanti altri sentimenti confusi nei riguardi della figura di attaccamento, rappresentata dall’ex coniuge. E’ istintivo e normale ritenere l’altro responsabile delle nostre sofferenze, ma nello stesso momento si percepisce un senso di vuoto incolmabile che deriva dalla consapevolezza di non saper più vivere da soli. Le sedute presso lo studio dell’avvocato o del CTU, le udienze in tribunale, anche se conflittuali, sono ancora vissute come occasioni di incontro con il partner, temute e desiderate nello stesso tempo. Soltanto con una accettazione completa della realtà della perdita del coniuge (vera “rielaborazione del lutto”) potrà essere costruita un’esistenza nuova e si potrà magari stabilire una nuova relazione, migliore della precedente.
La situazione psicologica del minore.
Nel corso del procedimento giudiziario diventa significativo definire, come il minore viva se stesso e gli altri, il suo rapporto con loro, la situazione in cui si trova e la modalità della sua partecipazione ad essa, ma anche quali meccanismi usi per affrontare la realtà, per ottenere gratificazione e per difendersi da frustrazioni poco tollerate, quali rapporti si sono strutturati tra lui e gli altri componenti del nucleo familiare e se nell’ambito di tali rapporti egli riesca a trovare soddisfazione ai suoi bisogni.
Se è vero che le esigenze di un bambino sono di solito collegabili alla fase di sviluppo che attraversa, nel caso della separazione dei genitori si possono riscontrare situazioni psicologiche e di bisogno assai complesse e non facilmente definibili con parametri predeterminati.
Nell’ambito di un nucleo familiare in cui avviene un processo di disgregazione della coppia genitoriale, tale processo evolutivo dei figli può avvenire infatti irregolarmente, con l’accentuazione e la persistenza o con la repressione di alcuni bisogni in funzione dell’adattamento a una dinamica familiare prevalentemente determinata dalle esigenze e dagli atteggiamenti reciproci dei genitori. D’altra parte, nel momento di maggior crisi tra quest’ultimi, i rapidi mutamenti della situazione e delle relazioni interpersonali nel nucleo familiare, rendono il figlio ancora più bisognoso del loro aiuto. E ciò sia sotto forma di protezione che di rassicurazione della sua possibilità di assumere una posizione autonoma per non venir strumentalizzato, o comunque “invischiato” nella conflittualità dei genitori e nella loro stessa crisi.
Va inoltre tenuto bene presente che i soggetti in età evolutiva i cui genitori si dividono hanno un bisogno specifico di conservare, sviluppare e migliorare i loro rapporti con entrambi i genitori.
Una scarsa attenzione dei genitori a tali bisogni, può provocare stati d’ansia facilmente evidenziabili nel figlio se questi è piccolo, o comunque poco capace di gestirsi. E facile pertanto che i bambini adottino misure difensive tese ad una elaborazione patologica della perdita.
Principali meccanismi di difesa dei minori di fronte alla separazione:
assunzione di punti di riferimento esterni alla famiglia (negli adolescenti rifugio nel gruppo dei coetanei) spesso con contemporanea svalutazione di entrambe le figure genitoriali;
trattazione scismatica della sofferenza (un genitore è buono e l’altro è cattivo) Frequentemente tale modalità è accompagnata da un atteggiamento molto responsabile, di alleanza e quasi “genitoriale” nei confronti del genitore con cui il bambino vive;
remissività ed apatia. Può accadere che il bambino tenda ad isolarsi, comincia ad andare male a scuola, non mostra particolari disagi se non quello di diminuire i suoi rapporti significativi sia con i genitori che con il resto del mondo. Spesso i genitori tendono a interpretare tale situazione come un consenso nei confronti del loro operato non rendendosi conto che sta maturando una situazione francamente patologica;
esasperata aggressività ed irrequietezza. Il bambino si rende ingestibile a fronte di una situazione che non sa come gestire.
La relazione peritale e l’interesse del minore.
La relazione, unico documento scritto di quanto è stato fatto e detto durante la consulenza, difficilmente contestabile ma nello stesso tempo determinante per le decisioni del giudice, è in realtà un atto a cui i genitori non possono partecipare. Essa diventa quindi occasione per sviluppare sentimenti di inadeguatezza e di impotenza, indipendentemente dal suo contenuto, e può suscitare sentimenti di inutilità e rendere ancora più forte l’insoddisfazione e tensione personale.
Tutto questo non fa che ribadire, da una parte, l’opportunità che durante la consulenza si cerchi di aiutare gli adulti a prendere coscienza delle motivazioni al proprio modo di interagire con il bambino, ma, dall’altra, mette in luce la necessità di altri accorgimenti perché la consulenza effettuata nell’interesse del minore, non diventi per lui un’ulteriore motivo di disagio.
Così è senz’altro d’aiuto per gli adulti una relazione che tenda a illustrare gli eventi piuttosto che a giudicarli e che ponga in evidenza le loro risorse positive e le loro singole disponibilità e capacità nei confronti delle esigenze del minore. Un ulteriore elemento favorente una lettura meno ansiogena e più obiettiva della relazione – e anche della successiva decisione del giudice – potrebbe essere il rendere gli adulti più partecipi delle proposte che vengono fatte e di conseguenza delle decisioni che chiuderanno il procedimento giudiziario.
Il CTU che abbia chiaro il quadro delle parti e del minore orienterà il suo operato di conseguenza e dunque terrà in considerazione: che è interesse del minore mantenere il rapporto con entrambi i genitori quale punto di riferimento della propria vita (regolamentando le visite, suggerendo le modalità di frequentazione del genitore non domiciliatario tali da consentire un vero rapporto ed evitare il fenomeno di “genitori della domenica”, il rapporto tra genitore e figlio deve essere effettivo). E’ interesse del minore avere dei genitori capaci di autostimarsi e che tra loro, nonostante il momento conflittuale conservino un rispetto profondo.
• E’ interesse del minore mantenere i genitori (entrambe i genitori) quale punto di riferimento per la propria vita.
• Non è interesse del minore avere un genitore (per sentenza) vincente ed uno perdente.
• Non è interesse del minore avere un genitore etichettato come pazzo o psicolabile.
• E’ interesse del minore che entrambe i genitori mantengano una affettuosa autorità nei suoi confronti (continuino cioè a svolgere quella delicata ma essenziale funzione di “disegnatori di confini” che contiene e rassicura ma al contempo consente di misurarsi con la trasgressione).
• E’ interesse del minore avere dei genitori capaci di autostimarsi e che tra loro, nonostante il momento conflittuale conservino un rispetto di fondo.
Non è nell’interesse del minore avere un genitore vincente ed uno perdente, interesse del minore è salvaguardare l’immagine di entrambi i genitori valorizzando le potenzialità che i genitori hanno. Non è neanche interesse del minore avere un genitore etichettato come pazzo o psicolabile.
E’ interesse del minore che entrambi i genitori mantengano una affettuosa autorità nei suoi confronti.
Nonostante la CTU sia improntata al principio del contraddittorio, pilastro della attività processuale, si potrebbe opinare che tale contraddittorio è a senso unico. Infatti se approfondiamo bene la questione dal punto di vista psicologico, il principio del contraddittorio nel caso della separazione dove vi siano coinvolti dei minori non viene rispettato fino in fondo perché delle parti ne manca una, cioè il minore. Il principio del contraddittorio viene rispettato solo se si considera i figli come proprietà dei genitori. Ma i figli non sono proprietà dei genitori. Attualmente ci sono alcune proposte di legge all’attenzione del Parlamento: una di queste prevede l’istituzione del Tutor, figura apposita che rappresenta il minore durante il procedimento di separazione, è come se il minore potesse dire la sua.
La perizia tra terapia, ricerca e mediazione.
L’intervento del CTU nelle situazioni giudiziarie non può essere caratterizzato come intervento terapeutico. Mancano infatti alcuni elementi essenziali dell’approccio clinico: il soggetto non si presenta volontariamente dal perito, ma vi è anzi costretto a causa di normative procedurali; non manifesta alcun desiderio di essere curato perché non si ritiene affatto malato; inoltre il CTU non è libero di gestire autonomamente le proprie risorse, ma anzi è costretto in un ruolo ben definito nell’ambito giudiziario, sancito dalla cerimonia di giuramento davanti al giudice. Il tempo a sua disposizione è assi ridotto, e sufficiente appena per farsi un’idea delle problematiche della famiglia.
Non essendo un terapeuta il CTU non è neppure un ricercatore puro. La sua funzione non è semplicemente conoscitiva, quella di un’osservatore neutrale di un accadimento esterno a lui. Anzi, egli ha un mandato estremamente pragmatico: il parere da fornire al giudice.
Ma il CTU non è neppure un mediatore familiare. Il mediatore è la persona che contribuisce all’accordo tra due parti, in conflitto fra loro per motivi di ordine vario. Egli nello svolgere il suo compito si fa carico di tutta la sua competenza in materia e della sua abilità nel gestire i rapporti umani, ricercando una soluzione di compromesso che presenti una “piattaforma” comune di consenso e che possa soddisfare quindi entrambe le parti. Il mediatore deve essere accettato come interlocutore da entrambe le parti: deve quindi essere neutrale nella disputa, deve utilizzare lo stesso codice linguistico delle parti, e deve operare come interprete, qualora le parti si trovassero in condizioni troppo contrapposte e venisse a mancare del tutto la comunicazione e la conciliazione degli intenti. La sua azione si qualifica come un intervento volto a ridefinire la situazione di conflitto dei genitori, a ridisegnare i loro ruoli di padre e madre, a riscoprire capacità di comunicazione che sembravano perdute definitivamente.
Nell’ambito della situazione in cui si è svolta la perizia psicologica, il CTU non si pone quale mediatore degli interessi contrapposti dei genitori.
Egli è istituzionalmente deputato alla ricerca dell’interesse del minore, che non ha quasi mai alcun potere contrattuale nella contesa dei genitori, a vedere riconosciuti adeguatamente i suoi bisogni e le sue esigenze di bambino o adolescente, spesso contrastati o negati dai genitori stessi.
Ciò nonostante il lavoro di ricerca di terapia e di mediazione è intimamente connesso con il ruolo del CTU il quale, per assolvere correttamente al suo mandato, dovrà rendere ben chiaro il quadro psicologico complessivo della famiglia oggetto della sua valutazione e dovrà essere in grado di indicare al giudice quali siano le esigenze di eventuale terapia e quali gli spazi di possibile immediata o futura mediazione. Solo così è possibile inserire l’atto della sentenza nel processo della trasformazione imposta dalla separazione e solo se tale inserimento è sufficientemente ponderato si avranno reali possibilità di salvaguardare effettivamente le esigenze del minore.
La mediazione familiare.
La CTU interviene quando il conflitto ha ormai raggiunto livelli tali per cui la coppia implicata individua nella giustizia l’unico idoneo strumento per porvi termine. Vale però qui dare un cenno circa un diverso intervento relativo alla crisi della separazione che non sostituisce certo la perizia ma che può intervenire prima di quest’ultima e renderla dunque non necessaria.
Nelle separazioni consensuali attualmente ci si può avvalere di strumenti nuovi come la mediazione familiare. Alla separazione consensuale si oppone una situazione psicologica dei coniugi che affrontano il conflitto alimentata dall’ambiente immediatamente circostante, perché vengono coinvolte la reti parentali di entrambi i coniugi. Viene altresì frequentemente coinvolto il tessuto micro sociale (amico influente, medico di famiglia ecc.).
Nella mediazione familiare vi è l’esigenza di finalizzare gli interventi su due coniugi, che vogliono separarsi, non più all’identificazione di una colpa come avviene in sede legale, ma alla soddisfazione dei bisogni di un gruppo familiare, che esprime attraverso una separazione conflittuale uno stato di malessere.
La mediazione familiare può avvenire in forme diverse e in diversi contesti e può variare anche a seconda della formazione professionale, che viene impartita a chi la esercita.
In Italia vi sono due scuole: una chiamata mediazione di affido a carattere prettamente psicologico, cui fa capo il centro GeA di Milano (Genitori ancora); l’altra detta mediazione globale dove vi è specializzazione i tipo psico-giuridico che prevede una vera e propria formazione pluridisciplinare sia nel campo del diritto che psicologico.
Tutti i tipi di mediazione familiare hanno comunque un obiettivo comune: riaprire un dialogo tra gli ex partner per creare quel contesto di collaborazione che in genere le aule giudiziarie impediscono. Attraverso l’intervento di una terza persona neutrale, che preserva l’equilibrio tra le due parti, la mediazione ha, infatti, la finalità di responsabilizzare i due coniugi sulle decisioni che li riguardano, lasciando esprimere ad entrambi le proprie esigenze e aspettative. Nella risoluzione dei conflitti il mediatore cerca di far trovare ai due ex partner anche accordi specifici sulla suddivisione dei compiti educativi, quando la coppia che si separa ha figli e anche sulla questione patrimoniale.
Rispetto alle procedure giudiziarie, la mediazione familiare permette di risparmiare tempo e denaro. La mediazione oltre a stabilire alcuni patti, è volta a portare i due partner a un buon divorzio psichico, a ridurre il conflitto tra loro, a potenziare l’autostima di ciascuno dei due e a far raccontare loro in maniera positiva le loro esperienze. Condizioni queste che consentono a loro ed ai loro figli una miglior qualità di vita dopo la separazione.
Considerazioni conclusive.
Stanno diventando patrimonio comune alcuni concetti di grande rilievo come: è sempre più accettata l’idea che la separazione sia un evento normale, le coppie che si separano sono oltre il 25% rispetto a quelle che si sposano è previsto un aumento fino al 50%.
La separazione viene inoltre vista come un momento di crisi ma anche come possibile momento di crescita. Per crisi si intendono quegli eventi traumatici legati al normale evolversi della vita. Momenti di passaggio che si rilevano critici, in quanto ci mettono davanti ad un destrutturazione. La separazione e divorzio sempre più stanno perdendo la loro connotazione di trasgressione e di anomalia, e sempre più stanno rientrando nel normale scorrere della vita. Inoltre è sempre meno vero che i figli di genitori separati corrano più rischi dei genitori non separati. Molto dipende da come la separazione viene affrontata dalla coppia genitoriale.
La co-genitorialità, – termine che si sta sempre più affermando nel diritto di famiglia – permane e va valorizzata anche dopo la separazione.
Ci si può separare anche senza farsi le guerre tramite avvocati, sta nascendo e sviluppandosi la mediazione familiare.
Infine in una società che valorizza la parità uomo donna, l’affidamento monogenitoriale è stato finalmente giudicato come una regressione. E la norma oggi prevede l’affidamento congiunto, in cui i coniugi gestiscono e curano indipendentemente l’uno dall’altro i rapporti con i figli.
la separazione è un evento relativamente normale e può essere vista anche come una crisi che consente di crescere
E’ sempre meno vero che i figli di genitori separati corrano maggiori rischi (sul piano psicologico) dei figli delle coppie unite. Molto dipende da come viene affrontata la separazione.
la co-genitorialità permane e va valorizzata anche dopo la separazione
ci si può separare anche senza farsi le guerre tramite gli avvocati (sta nascendo e sviluppandosi la mediazione familiare)
sempre più numerose sono, anche in Italia le cosiddette famiglie
allargate, che spesso dimostrano di avere ampie potenzialità.
Bell’articolo. Molto chiaro..
Gentilmente una delucidazione…
In merito al punto Il compenso del CTU.
Non mi è chiaro come la Legge Bersani possa ridurre la discrezionalità del Giudice?
La recente legge Bersani dovrebbe ridurre la discrezionalità del Giudice quanto a tariffe (al momento è troppo presto per valutarne l’effettiva portata). Dice infatti l’art. 2 punto 2 della legge 4 agosto 2006 n.248 (GU n. 186 del 11-8-2006- Suppl. Ordinario n.183): “….Il Giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale….”
Il che significa che il Giudice potrà oscillare, nella liquidazione, tra le seguenti tariffe (minime e massime)
- Consulenza tecnica giudiziale di parte o d’ufficio, comprensiva di relazione scritta € 405 – € 3.800
- Colloquio o consulenza fuori sede: visite collegiali, visite domiciliari, assistenza al dibattimento (a ora di impegno escluse le spese) € 45 – € 165
- Visione della documentazione e degli atti processuali € 65 – € 230
- Colloquio di valutazione della coppia o del minore, nei casi di affido, adozione, separazione e
divorzio € 40 € – 115
- Assistenza all’ascolto protetto di minori (a ora d’impegno per la prestazione) € 40 – € 115
Da: Maria Cristina Passanante su 18 agosto 2011
alle 21:36
Ciao Maria Cristina, differentemente da prima il Giudice dovrà muoversi per la liquidazione, tra un minimo ed un massimo… e ciò è un limite alla sua discrezionalità…. nella sostanza però hai ragione tu, i minimi ed i massimi sono molto distanti… inoltre alcune categorie professionali (gli psicologi ad esempio) non hanno tariffari approvati dal competente ministero, ma solo tariffari orientativi….
Da: rolandociofi su 19 agosto 2011
alle 07:53
Buongiorno Dottore, vorrei parlarle di una CTU che é stata svolta da poco nel contesto di una separazione. Il quesito era psichiatrico: “si evidenzino patologie psichiatriche…” ma il CTU era uno psicologo, che alla fine ha dichiarato che non esistono, nel soggetto, problemi psichiatrici, senza essersi avvalso dell’aiuto di alcun collaboratore psichiatra (solo i CTP erano psichiatri). Ma é possibile? a me pare ci sia un errore di fondo… di mezzo ci sono 3 bambini con un genitore con un passato di violenze.
Da: Chiara su 25 novembre 2011
alle 18:50
Ciao Chiara, capisco la tua perplessità e non conoscendo il caso non posso naturalmente esprimermi nel merito. Da un punto di vista tecnico invece devo dirti che sì, è possibile che il ctu psicologo abbia tratto le sue conclusioni sul quesito. Questo per due motivi diversi, entrambi di natura tecnica. Il primo motivo è che lo psicologo è abilitato alla diagnosi psicopatologica (art. 1 l. 56/89). Il secondo motivo è che il CTU è un ausiliario del Giudice il quale, unico autorizzato ad emettere sentenza e dunque ad assumere decisioni, lo sceglie sulla base di un rapporto fiduciario. Inoltre in questo tuo caso la presenza di due CTP psichiatri ha senza dubbio consentito loro di rappresentare a Giudice, attraverso una relazione di parte, la posizione dagli stessi ritenuta più corretta…
Da: rolandociofi su 25 novembre 2011
alle 19:01
vorrei propormi come docente per i master che svolgete sulla CTU e sulla perizia.
rimango in attesa di un vostro gradito riscontro.
il mio recapito è 3351577967.
Cordialmente.
Alessia Micoli
Da: alessia Micoli su 7 gennaio 2012
alle 16:55
Ciao Alessia, dovresti telefonare alla sede della Scuola 0552479220 e chiedere di Elisa Manco, responsabile del corso… un caro saluto
Da: rolandociofi su 9 gennaio 2012
alle 10:16
Ciao,
ho letto solo oggi tua email…
ci sentiamo su quella privata ok?
buon lavoro
Alessia
Da: alessia Micoli su 10 marzo 2012
alle 04:24
l’articolo sulla CTU di affidamento è molto completo, purtroppo sono davvero pochi i colleghi che mettono in atto una criteriologia adeguata.
Da: alessia Micoli su 17 maggio 2012
alle 06:19
molto interessante l’articolo e ricco di informazioni utili. sono una psicologa e da pochi giorni ho avuto un primo incarico di ctu per valutare lo stato psico-fisico di una minore e il luogo più idoneo per la sua crescita considerando che il contesto riguarda una separazione conflittuale tra coniugi. la prima convocazione devo comunicarla tramite fax ai legali o alle parti?e durante questa va concordato solo il calendario peritale?spero in un suo suggerimento sullo svolgimento della prima convocazione, grazie e buon lavoro!
Da: maria bizzarro su 21 febbraio 2012
alle 14:42
Ciao Maria, se sono presenti i CTP, sarà bene che tu comunichi a loro, oltre che agli avvocati, data ora e luogo della prima convocazione… Di norma io in prima covocazione mi vedo solo con i CTP per concordare tempi e modi della CTU. Ma questa non è una regola obbligatoria, hai piena discrezionalità nello stabilire come vuoi procedere… l’importante è che i CTP ne siano preventivamente informati… Buon lavoro!
Da: rolandociofi su 21 febbraio 2012
alle 16:27
Volevo sapere,un padre me lo chiede, come comportarsi prima della sentenza di divorzio.Nelle conclusioni del ctu c’è scritto che il figlio maggiore,che non va d’accordo col compagno della madre,può risiedere col padre. La madre sostiene che vale la sentenza di separazione e fa scena al figlio e al padre .intanto passeranno 6mesi prima della prossima udienza..
Da: Teresa su 1 marzo 2012
alle 10:28
Grazie Rolando, articolo interessante. Sei stato chiaro ed esaustivo come sempre.
Da: Annalisa su 20 marzo 2012
alle 11:01